Ai sensi del § 7 UWG, la pubblicità tramite posta elettronica senza il previo consenso esplicito del destinatario costituisce generalmente un disturbo inaccettabile. L'OLG Hamm ha stabilito che ciò include non solo e-mail, SMS e MMS, ma anche messaggi inviati tramite servizi di social media come LinkedIn, Xing, Facebook o WhatsApp.
Non è decisivo se il messaggio è formulato in modo cordiale, ma se serve a promuovere le vendite. Non appena un messaggio diretto viene utilizzato per avviare un'offerta, un servizio, una conversazione o una richiesta commerciale, può essere considerato pubblicità.
Esiste anche una decisione più recente, importante per LinkedIn: AG Düsseldorf, sentenza del 20.11.2025, Az. 23 C 120/25. È stato stabilito che una connessione su LinkedIn o su altri social network non costituisce un consenso alla pubblicità. Un semplice collegamento non è quindi sufficiente come opt-in.
In breve: senza un previo consenso esplicito, non dovrebbero essere inviati messaggi diretti pubblicitari a freddo tramite i social media. Da distinguere sono i contenuti visibili pubblicamente, come i post o le informazioni del profilo.
Qual è la situazione giuridica dei messaggi diretti su LinkedIn?
Autore: CompLeadly TeamUltimo aggiornamento il 1 min di lettura
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